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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
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Art.1) E' costituita a tempo indeterminato una Associazione denominata TUSCANY CRITICAL CARE GROUP.
L'Associazione ha sede nell'ambito della Regione Toscana nel luogo (Comune ed indirizzo) stabilito dal Consiglio Direttivo.
Potranno essere istituite altrove, anche all'estero, sedi secondarie e sezioni.
Art.2) L'Associazione al di fuori da ogni fine di lucro , ha per oggetto sociale e finalità i seguenti scopi:
- promuovere lo sviluppo scientifico e culturale della medicina critica;
- curare la formazione permanente di coloro che svolgono l'attività professionale nel campo della medicina critica;
- valutare e verificare le innovazioni farmacologiche e tecnologiche nel campo della medicina critica;
- promuovere ed organizzare: formazione continua, manifestazioni, dibattiti, incontri e riunioni scientifiche-congressuali incentrate sulle tematiche oggetto dell'Associazione; promuovere e sostenere iniziative di ricerca e studio individuale orientate agli scopi dell'Associazione;
- predisporre analisi, studi, ricerche e servizi tecnico-scientifici, anche avvalendosi della collaborazione di strutture esterne, in favore di enti e società nel settore, compresi Istituti Universitari, Regione Toscana, Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, Istituti di Ricerca, Aziende Farmaceutiche e biomedicali, editori scientifici e divulgativi;
- promuovere ed organizzare un sito web di riferimento ed una rivista di riferimento.
Art.3) L'Associazione ha carattere multidisciplinare e multiprofessionale ed è aperta a tutti i medici ed a tutti gli infermieri ed altre professioni sanitarie ed altro personale sanitario e non che siano direttamente ed attivamente coinvolti nella disciplina della Medicina Critica da almeno due anni.
Art.4) L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza su domanda sottoscritta dal richiedente, accompagnata dal versamento della quota di ammissione nella misura determinata dal Consiglio Direttivo stesso.
Art.5) Con la presentazione della domanda il Socio si obbliga ad appartenere all'Associazione per un intero anno solare, oltre a quello dell'ammissione. Qualora il Socio intenda recedere , dopo il decorso di tale termine, dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata da inviarsi al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della scadenza del termine stesso. In difetto di ciò la sua adesione all'Associazione si intenderà rinnovata di anno in anno. L'ammissione comporta la piena accettazione delle norme statutarie e dei regolamenti attuativi, nonché l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di rispettare le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione. In caso contrario il Socio verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo.
Art.6) I Soci possono essere: FONDATORI, ORDINARI, FREQUENTATORI, SOSTENITORI e ONORARI.
Art.7) Soci Fondatori. Sono Soci Fondatori i Soci iscritti alla Society of Critical Care Medicine (SCCM) e/o alla European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione; essi manterranno per tutta la durata della loro permanenza nell'Associazione tale titolo onorifico. Il Consiglio Direttivo potrà di volta in volta affidare compiti specifici ai Soci Fondatori.
Art.8) Soci Ordinari. Possono essere Soci Ordinari tutti i medici, gli infermieri professionali ed altro personale sanitario e non che siano attivamente coinvolti nella disciplina della Medicina Critica da almeno due anni e siano iscritti alla Society of Critical Care Medicine (SCCM) e/o alla European Society of Intensive Care Medicine (ESICM).
Art.9) Soci Frequentatori. Possono essere tutti i medici, gli infermieri professionali e altro personale sanitario e non, che sia direttamente ed attivamente coinvolto nella disciplina della Medicina Critica da almeno due anni. I Soci Frequentatori debbono essere in regola con l'iscrizione annuale a T.C.C.G.
Art.10) Soci Sostenitori. Possono appartenere a questa categoria persone fisiche e/o giuridiche che sostengano economicamente il T.C.C.G.
Art.11) Soci Onorari. Sono Soci Onorari coloro che per particolari meriti scientifici o particolari servizi resi all'Associazione vengono ammessi, con deliberazione unanime del Consiglio Direttivo, a fare parte dell'Associazione in tale qualità. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.
Art.12) Il Consiglio Direttivo può procedere all'esclusione di un Socio nei seguenti casi:
- per mancato versamento della quota associativa senza comprovato motivo dopo due richiami;
- per violazione delle norme statutarie e/o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione ;
- per aver arrecato , in qualunque modo, danno materiale, morale o di immagine all'Associazione ;
- per essere incorso in condanna penale definitiva che renda incompatibile la partecipazione all'Associazione o agli Organismi dell'Associazione.
Art.13) Gli Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- il Tesoriere.
Art.14) L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori, Ordinari, Frequentatori ed Onorari. Ciascuno potrà farsi rappresentare direttamente in Assemblea, con delega scritta, da un altro Socio che non potrà essere componente del Consiglio Direttivo né ricevere più di due deleghe.
Art.15) Spetta all'Assemblea:
- determinare le direttive di massima dell'Attività Associativa;
- esaminare proposte di modifica del presente Statuto;
- nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- esaminare per l'approvazione i bilanci, preventivo e consuntivo, annuali dell'Associazione;
- approvare l'eventuale Regolamento Applicativo.
Art.16) L'Assemblea si riunisce anche in luogo diverso da quello della Sede dell'Associazione, almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o sia richiesto da almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea è convocata mediante lettera ( o facsimile) spedita a cura del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima della data della riunione e recante l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire tramite telegramma o facsimile spediti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
Art.17) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in assenza di questi dal Segretario ovvero nel caso in cui manchi anche il Segretario , da un altro Socio designato dall'Assemblea medesima fra i componenti del Consiglio Direttivo. Essa è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o validamente rappresentata la maggioranza dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida quale che sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera di regola a maggioranza di voti dei Soci presenti e/o validamente rappresentati. Le proposte di modifica del presente Statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci e vengono deliberate dall'Assemblea Straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, con l'approvazione di almeno due terzi dei soci. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte constatare mediante verbale firmato dal Presidente della stessa e controfirmato dal Segretario ed in caso di assenza del segretario da altro socio designato dall'Assemblea. Nei casi di legge e quando il Presidente lo riterrà opportuno, il verbale sarà redatto da un Notaio scelto dal Presidente stesso.
Art.18) Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri (tutti soci fondatori e Ordinari) eletti direttamente dall'Assemblea dei Soci. Nell'ambito del Consiglio Direttivo almeno 6 (sei) componenti dovranno essere scelti dall'Assemblea fra i Soci Fondatori. Tre componenti debbono rappresentare ciascuno una Area Vasta Toscana (Firenze, Pisa, Siena). I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni solari e sono rieleggibili. Per mantenere inalterato il numero dei componenti il Consiglio Direttivo , in mancanza dei Soci Fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, il posto di membro del Consiglio Direttivo diventa elettivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e/o ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario. Il Consiglio Direttivo può infine essere convocato su richiesta di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo stesso. La convocazione è fatta , per iscritto , almeno sette giorni prima della data di svolgimento della Riunione. Le Riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art.19) Compete in particolare al Consiglio Direttivo:
- deliberare su tutte le questioni di carattere generale che riguardano l'Associazione (nomina dei membri del Comitato di Redazione) e stabilire, nell'ambito della Regione Toscana, il luogo (Comune e indirizzo) dove ha sede la società nonché istituire eventuali sedi secondarie;
- predisporre e realizzare l'attività dell'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea
- redigere eventuali regolamenti interni;
- deliberare sull'ammissione di nuovi Soci;
- deliberare sull'esclusione dei Soci;
- determinare la misura della quota annuale di associazione;
- deliberare circa l'assunzione di personale e di collaboratori esterni, stabilendo tipologia di rapporto, durata;
- deliberare sull'accettazione di contributi economici devoluti all'Associazione e sull'opportunità di svolgere studi e ricerche, che rientrino nella sfera di interesse e nel quadro dei programmi dell'Associazione;
- approvare tutti i vari tipi di progetti di ricerca.
Art.20) Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Art.21) Il Consiglio Direttivo si avvale di un Comitato di Redazione. Il Consiglio Direttivo nomina i membri del comitato di Redazione ed il Capo Redattore che deve essere un Socio Ordinario.
Art.22) Il Comitato di Redazione redige e cura il programma formativo annuale e lo formalizza solo dopo parere favorevole vincolante del Consiglio Direttivo.
Art.23) Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di qualsiasi controversia, il foro competente è quello della sede del Presidente dell'Associazione.
Art.24) In assenza del Presidente subentra nella funzione il Segretario.
Art.25) Il Tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria dell'Amministrazione Sociale Ordinaria, in conformità al bilancio preventivo e riferisce al Consiglio Direttivo con la realizzazione del consuntivo.
Art.26) Il Segretario ha il compito di monitorare la corretta organizzazione e realizzazione delle attività decise dal Consiglio Direttivo.
Art.27) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote associative, dai contributi degli Sponsor, nonché dalle erogazioni fatte a qualunque titolo a favore dell'Associazione stessa.
Art.28) L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Art.29) L'Associazione si estingue per deliberazione adottata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, con la maggioranza, anche in seconda convocazione, di almeno quattro quinti dei Soci. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, la nomina di uno o più liquidatori di cui stabilirà i poteri e le attribuzioni, la destinazione del fondo comune.
Art.30) Per tutto quanto altro qui non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
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